Questa mattina ho presentato la seguente Interrogazione a Risposta Immediata.
"Premesso che, a differenza di altri, considero e desidero un'Italia unita e solidale stante che il popolo italiano tutto ha più volte dato dimostrazione della sua forza e della sua umanità sia nei conflitti che nei disastri naturali, dimostrando nei fatti che solo uniti si possono superare le avversità;
considerato che trovo giusto e nobile che la regione Friuli Venezia Giulia contribuisca, così come altre regioni, a risolvere l'emergenza rifiuti della Regione Campania;
preso atto che l'alone di segretezza che ha accompagnato l'arrivo di numerosi container di rifiuti dalla Campania non fa che alimentare sospetti in merito alla loro pericolosità;
considerato che l'Assessore Ciriani si era pubblicamente espresso contro la possibilità di accogliere e incenerire rifiuti provenienti da altre regioni d'Italia;
ritenuto che la pratica dell'incenerimento è di per sè da scoraggiare
si chiede all'Assessore competente quali fatti siano intervenuti a giustificazione di questo radicale cambiamento di posizione, che vengano resi pubblici i termini dell'accordo con la Regione Campania e, soprattutto, quali accertamenti la regione ha predisposto a tutela della salute dei nostri concittadini. "
Di seguito la risposta datami dall'Assessore Ciriani.
"(...) si conferma che, riguardo alla questione posta, la posizione della Regione è rimasta immutata.
La Regione non ha stipulato alcun accordo o intesa con la Regione Campania in ordine allo smaltimento nel territorio regionale, dei rifiuti provenienti da quella Regione in quanto, in base alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 295 e n. 296, entrambe di data 31 dicembre 2009, con le quali sono state rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali agli impianti extraregionali dai quali provengono i rifiuti smaltiti in Regione, detti rifiuti sono identificati con il codice CER 19.12.12 e, quindi, come rifiuti speciali.
Si rileva, in proposito, che i rifiuti speciali possono circolare liberamente sul territorio nazionale, posto che l'articolo 182, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sancisce il divieto di smaltimento in Regioni diverse da quelle di produzione, per i soli rifiuti urbani non pericolosi e fatta salva, comunque, l'eventuale stipula di accordi interregionali ovvero, di intese con la Regione Campania come disposto dall'articolo 1, comma 7 del decreto legge 196/2010 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito dalla legge 1/2011 e, recentemente, modificato dall'articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 2/2011 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale) convertito dalla legge 28/2012.
Si sottolinea, inoltre, che la verifica dell'eventuale pericolosità dello smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, è attuata dall'autorità competente, nell'ambito del programma dei controlli previsto, ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/2006, dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla struttura regionale competente.
Si segnala, in quanto pertinente all'argomento, che è imminente il pronunciamento del Consiglio di Stato in ordine a questione, analoga a quella in disamina, inerente la possibilità di classificare come speciali, i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, identificati con il codice CER 19.12.12, sollevata nel ricorso promosso avverso la sentenza n. 4915 del 31 maggio 2011, con la quale il TAR Lazio ha affermato che, ai fini del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti fuori Regione "non può essere considerata decisiva l'attribuzione del codice CER 19.12.12, perchè le operazioni di tritovagliatura..... non sono, quindi, utili, da sole, a cambiare la classificazione del rifiuto secondo l'origine. Affermare il contrario significherebbe consentire - mediante la semplice operazione meccanica e di riduzione del volume - disattendere la normativa che disciplina la gestione dei rifiuti urbani, il principio di autosufficienza e il divieto di smaltimento in Regioni diverse da quella di produzione".
In buona sostanza, il TAR Lazio ha negato che una mera operazione di "tritovagliatura" possa configurare il "trattamento" che, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006, consiste in quelle "operazioni di recupero o smaltimento" di rifiuti, dalle quali derivano, appunto, i rifiuti speciali identificati con il codice CER 19.12.12 (Per il VIP: non possono circolare liberamente)
Si aggiunge che il Consiglio di Stato, ai fini della decisione, ha disposto che "...il Ministero dell'Ambiente, acquista una relazione tecnico scientifica in base alla quale possa valutarsi l'attuale situazione dei rifiuti derivanti da tritovagliatura alla luce del sistema complessivo della normativa comunitaria e nazionale, specificandosi in particolare se essi siano da considerarsi rifiuti speciali ovvero rifiuti urbani".
L'udienza di discussione è fissata per il prossimo 26 giugno 2012."