Di seguito il testo della proposta di legge che ho presentato. Come si può vedere dai nomi dei firmatari ha avuto una grande condivisione.
Proposta di Legge n.55
Accesso al registro regionale delle
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (le DAT)
PUSTETTO,
BAGATIN, BIANCHI, COLAUTTI, CREMASCHI, DA GIAU, DAL ZOVO, FRATTOLIN, GRATTON,
GREGORIS, LAURI, LIVA, MARTINES, ROTELLI, SERGO, TRAVANUT, USSAI, ZIBERNA,
SIBAU, NOVELLI
Art. 1
( Finalità)
La
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e tutela la vita umana quale
diritto inviolabile che viene garantito anche nella fase finale dell’esistenza
e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere,
fino alla morte accertata nei modi di legge.
La
Regione garantisce, altresì, il diritto all’autodeterminazione della persona e
la sua partecipazione all’identificazione delle cure mediche per sé più appropriate
in relazione a tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale.
La
Regione, in attuazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della
Costituzione, dall’articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997,
dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 di ratifica della medesima convenzione,
dall’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
nonché dagli articoli 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia medica, istituisce
un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
(le DAT) con accesso ai dati tramite Carta Regionale dei Servizi.
Art. 2
(Dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario)
Il
cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia
può richiedere l’annotazione della propria dichiarazione anticipata di
trattamento sanitario all’interno del registro regionale di cui all’articolo 1.
La
Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 del presente
articolo di registrare sulla propria Carta Regionale dei Servizi la
dichiarazione anticipata di trattamento sanitario.
Per
le finalità dei commi 1 e 2 il cittadino, acquisita una compiuta informazione,
presenta all’Azienda sanitaria un atto contenente la dichiarazione anticipata
di trattamento sanitario, avente data certa con firma autografa e autenticata.
L’Azienda
per i servizi sanitari inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento
sanitario nella banca dati prevista all’articolo 1 e le registra sulla Carta
Regionale dei Servizi.
La
dichiarazione prevista dal comma 2 ha ad oggetto la volontà del singolo di
essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione
cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come
permanente ed irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a
livello internazionale.
Il
soggetto dichiarante può rilasciare l’autorizzazione a comunicare a chiunque ne
faccia richiesta o a determinati soggetti l’esistenza della dichiarazione
anticipata di trattamento sanitario e il suo contenuto.
Art.3
(Fiduciari)
Nella
dichiarazione anticipata di trattamento sanitario il soggetto interessato può
nominare uno o più fiduciari con il compito di controllare il rispetto della
volontà dal medesimo espressa nella dichiarazione e di contribuire a
realizzarne la volontà.
Il
fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Il
fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente la
dichiarazione.
Art. 4
(Validità, revoca e
modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)
Le
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario producono effetto dal momento
in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente e
perdono validità solo su richiesta del dichiarante; non necessitano di alcuna
riconferma.
Le
dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal
dichiarante in qualunque momento.
Il
cambio di residenza in un’altra provincia o regione da parte del soggetto
dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati contenente le
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
Art. 5
(Esenzione da oneri
finanziari)
L’istanza
di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario,
l’autenticazione della firma del dichiarante e della data apposta in calce alla
relativa dichiarazione e ogni altro adempimento inerente la procedura di
registrazione sono esenti da oneri finanziari per il dichiarante.
Art. 6
(Banca dati)
L’Azienda
per i servizi sanitari cura la tenuta della banca dati contente le
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
L’accesso
alla banca dati è protetto e limitato ai medici dell’Azienda per i servizi
sanitari nel rispetto delle disposizioni impartite dal Garante per la
protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
7 della presente legge.
Presso
gli sportelli di tutte le Aziende per i servizi sanitari della Regione viene
attivato il servizio di registrazione sulla Carta regionale dei Servizi delle
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
Art. 7
(Regolamento d
attuazione)
La
Regione definisce con regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a
tutela della riservatezza dei dati sanitari e dei provvedimenti del Garante per
la protezione dei dati personali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario presso l’Azienda per i servizi sanitari, le
relative modalità di trasmissione alla banca dati, nonché di accesso e
consultazione dei dati in essa contenuta
Il
regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale previo parere
della competente commissione permanente del Consiglio regionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
3 commenti:
Bene, molto bene!!!!
ottimo lavoro|
complimenti
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