Ho presentato in Aula due capitoli del Rapporto sulla legislazione - anno 2012.
Il Comitato per la legislazione, il controllo e la
valutazione dà conto al Consiglio
regionale in primis, ma anche alla comunità tutta, sull’attuazione delle leggi e sulla valutazione delle politiche
regionali, in quanto sono tasselli
essenziali per migliorare la qualità e l’efficacia della produzione legislativa
e, quindi, del governo della Regione.
Voglio ricordare che tale è l’importanza attribuita dal
legislatore a questa funzione del
Consiglio che nel 2007 viene inserita nella legge statutaria,
dando rilevanza legislativa ad attività ed istituti già introdotti nei lavori
consigliari in via regolamentare dal 2004.
Nel concreto sono state apposte tre nuove clausole valutative in altrettante leggi regionali: la n.5 Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di
garanzia per le loro opportunità, la n.16 Interventi di razionalizzazione e riordino di
enti, aziende e agenzie della Regione e la n.23 Disciplina organica sul volontariato e sulle
associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo; oltre all’inserimento di due
disposizioni recanti altri oneri informativi nei confronti del Consiglio
regionale con riguardo alle leggi
n. 10 Riordino e disciplina della partecipazione
della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali e n. 18 Disposizioni per la tutela delle donne
affette da endometriosi.
Il caso della clausola (disposizione) che assiste la legge regionale 23/2012 merita un’attenzione
particolare perché è nata da un processo partecipato di discussione e confronto
formalmente esterno ai lavori consiliari e ha esteso a soggetti esterni al
Consiglio Regionale la facoltà di richiedere lo svolgimento di missioni
valutative, fino a quel momento di esclusiva iniziativa consiliare. La clausola valutativa in questione, quindi, centra
l’obbiettivo di “allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione“
che è uno dei dieci punti che ci siamo impegnati a realizzare sottoscrivendo la
Carta di Matera.
Se condividiamo la necessità che la valutazione delle politiche diventi una normale pratica di governo
abbandonando lo status di eccezione, dovremmo sforzarci perché la fase
conclusiva di questo processo avvenga in Aula e non si arresti, quando va bene,
nelle Commissioni di merito.
Per questo motivo un confronto aperto, sommato alla
sperimentazione di nuovi strumenti di analisi volti a controllare l’attuazione
delle leggi e a valutare gli effetti delle politiche pubbliche, presuppongono
un cambiamento profondo nella cultura e nel modo di lavorare di chi opera
all’interno dell’organo legislativo.
La sempre più stringente necessità di spendere in modo
oculato le risorse pubbliche impone (dovrebbe imporre) al legislatore di allungare lo sguardo oltre il momento
dell’approvazione della norma: serve
una continua messa in discussione sulla reale efficacia delle soluzioni
adottate.
La clausola valutativa non può essere inteso quale l’ennesimo
articolo di una legge, ma deve fornire tutte quelle informazioni utili a capire quali fattori imprevisti o mutati scenari
possono aver impedito a rendere efficace la politica regionale.
Per quanto riguarda, poi, il contenzioso costituzionale promosso dal Governo sulle leggi
promulgate dalla Regione nel 2012, con uno
sguardo anche per le decisioni adottate dalla Corte costituzionale nel corso
dello stesso anno.
Il rapporto sulla legislazione non analizza soltanto la
produzione legislativa della Regione sotto il profilo quantitativo e
qualitativo, ma dà anche conto dei rilievi e delle censure dello Stato.
Nel corso del 2012 su 28 leggi promulgate ben 8 sono state
impugnate dalla Corte costituzionale e questo non invidiabile 28% ci pone in
testa alla classifica fra le Regioni in contenzioso con lo Stato. Va anche
ricordato che le norme stringenti imposte dal Governo in tema di politiche di
bilancio non hanno certo ridotto la conflittualità. Credo utile ricordare che
solo altre tre Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano si attestano su
valori del 20% di leggi impugnate.
Prima di entrare nel merito dei rilievi che la Corte ci ha
mosso, credo utile ricordare a tutti i Consiglieri, che compito del comitato di
controllo è quello di analizzare se e
come una legge ha raggiunto l’obiettivo prefissato e che la valutazione
politica della legge stessa compete ed è già stata fatta nella Commissione di
merito e in Aula.
La L.R. n. 3/2012 in materia di autonomie
locali (Galasso, Agnola, Travanut) è stata impugnata nella parte in cui si pone in contrasto
con la norma statale che dispone la riduzione dei costi di finanziamento delle
Province, mediante una riforma che vede trasformato l’ente Provincia in enti di
secondo livello. La L.R. in questione
eccede, quindi, la competenza statutaria in quanto si pone in contrasto con il
principio di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che
come tale è applicabile sull’intero territorio statale e, quindi, anche alle
Regioni ad autonomia speciale, in quanto sussisterebbe l’obbligo generale di
tutte le Regioni di contribuire all’azione di risanamento della finanza
pubblica.
La L.R.12/2012 che disciplina la portualità di
competenza regionale (ovvero l’organizzazione e il funzionamento del Porto
di Monfacolne e di Porto Nogaro) (Marin, Razzini, Brandolin, Pustetto) era stata impugnata perché non era
definito l’ambito applicativo del potere di derogare alla disciplina in materia
d’uso dei beni pubblici delle convenzioni stipulate tra l’Amministrazione
pubblica e i privati, questo si
poneva in grave contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico
della Repubblica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’estinzione del
processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo a seguito della modifica
della norma regionale impugnata.
La L.R 14/2012 contenente l’assestamento di bilancio
(Piccin, Asquini, Cargnelutti, Salvador) vede la censura di diverse norme perché in contrasto con i principi di coordinamento
della finanza pubblica, di copertura delle leggi di spesa e con i vincoli
assunzionali e di accesso al pubblico impiego, perché si pone in contrasto con la previsione che rimette alla contrattazione
integrativa la definizione del trattamento economico dei pubblici dipendenti,
con la competenza esclusiva statale in materia dell’ordinamento civile, con i
principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della P.A., perché viola la preclusione al personale
contrattualizzato delle progressioni di carriera e passaggi tra aree.
Anche la L.R. n. 15 relativa alla legge comunitaria 2010 è stata censurata in più punti in
quanto sembra interferire con la potestà legislativa statale in materia di
ambiente, sembra introdurre il meccanismo del silenzio assenso per il
meccanismo della deroga, vìola la legge statale che esclude il prelievo in
deroga tout-court per le specie di animali in declino indipendentemente dal
periodo dell’anno o dalle fasi di nidificazione, espone a rischio l’equilibrio
dell’ecosistema; inoltre una norma è in
palese contrasto con l’articolo 97 della Costituzione prevedendo un
inquadramento riservato senza esperimento delle procedure concorsuali pubbliche.
Anche la L.R. n. 16/2012 (Piccin) che prevede interventi
di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie regionali
si vede censurata la norma che si pone in contrasto con l’articolo 97 della
Costituzione.
La L.R. n. 19 (Colautti, Picco, Asquini) recante norme in materia di energia
e distribuzione dei carburanti, vede diverse
censure: nella parte in cui è lesiva
della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela
dell’ambiente, in cui è ritenuta invasiva
dell’ambito di competenza statale eccedendo la competenza regionale.
La L.R. n. 25 sul sistema sanitario regionale
viene censurata nella parte in cui dispone che ai direttori generali che
decadono dall’incarico viene corrisposto “il compenso omnicomprensivo dovuto in
caso di cessazione anticipata dell’incarico, in quanto secondo il Governo la
norma regionale vìola il principio di
coordinamento della finanza pubblica perché “nulla è dovuto, a titolo di
indennità di recesso, al direttore generale nel caso di cessazione
dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del
contratto, nonché per dimissioni”.
La L.R. n. 26/2012 riguardante la manutenzione
dell’ordinamento regionale 2012 viene censurata nelle parti in cui eccede la competenza regionale,
violando i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia
di ambiente e protezione civile.
Decisioni della Corte
Costituzionale nel 2012
Durante il 2012 la Corte costituzionale ha definito il
contenzioso riguardante diverse leggi regionali del 2011 esaminando 20 censure,
il 35% della quali (n. 7) hanno avuto conferma, il 30% (cioè 6) i è risolto in
sede stragiudiziale e l’altro 35% è stato dichiarato non fondato (n. 5) o
inammissibili(n.2).
Va detto che si è trattato per lo più di norme contrastanti
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.