martedì 28 ottobre 2014

Norme in materia di diritto allo studio universitario

Ecco la relazione appena letta in Aula sul Disegno di Legge Regionale n. 66 sul diritto allo studio universitario.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il disegno di legge 66, che andiamo a discutere, sostituisce il titolo V della L.R. del 9 agosto 2012, n°16 e, pur mantenendone in buona sostanza l’impianto, ha il pregio di istituire una legge regionale dedicata in modo esclusivo a questa materia delicata e nel contempo strategica per il futuro di ogni paese.

Strategica perché la crescita e il benessere, cui ogni nazione ambisce, si basa sempre di più sul sapere e sulla conoscenza e il sistema scolastico della nostra regione/nazione ha da sempre plasmato giovani di talento che troppo spesso si sono potuti realizzare solo andando a lavorare all’estero portando sì lustro alla nostra nazione, ma nel contempo privandola del loro sapere.
Anche se il numero crescente dei disoccupati o dei sotto occupati, soprattutto fra i giovani, spesso non ha ripagato il notevole sacrificio delle famiglie e l’impegno economico non trascurabile delle istituzioni, il compito della Regione resta immutato per una questione morale prima che per ottemperare a quanto sancito all’art 3 ,33 e 34 dalla nostra Carta Costituzionale ove si afferma che   << i capaci e meritevoli , anche se privi di mezzi , hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi >>.

Tenuto conto che la Regione può finanziare soggetti pubblici o privati accreditati per interventi atti a conservare o migliorare gli edifici destinati ai servizi di accoglienza, considerato quanto chiaramente affermato all’art  33 della costituzione,  si impone che l’assegnazione di tali  finanziamenti  risponda in maniera inequivoca all’interesse pubblico.  

La Regione nel corso degli anni ha investito in modo cospicuo sia in benefici di natura economica sia nell’edilizia abitativa per gli studenti. 
Per non inficiare quindi questo imponente sforzo, prioritariamente dovrà essere esaurita l’offerta abitativa dell’ARDISS e solo dopo potranno essere stipulate convenzioni con strutture private accreditate.

Altro pregio di questo DDL è quello di aver ricollocato “in legge” gli interventi per il diritto allo studio che la LR 16/12 demandava invece ad un semplice regolamento.

Nell’aprile 2013 a seguito della legge 16/2012 i due ERDISU sono stati commissariati e dal 1 gennaio di quest’anno è diventata pienamente operativa un'unica Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDISS) iniziando quell’opera di razionalizzazione e semplificazione amministrativa per la quale la legge era stata pensata. 

L’audizione del  Direttore Generale dell’ARDISS ha confermato la bontà della strada intrapresa perché in soli nove mesi si sono  potute attuare riduzioni di spesa pari al 10 % del budget pregresso senza che questi risparmi si siano tradotti in una perdita di efficacia ed efficienza del sistema ma al contrario hanno determinato un significativo miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati.


L’importanza del ruolo svolto dagli studenti è dimostrata dal fatto che il comitato degli studenti, assieme al Direttore Generale e al Revisore unico dei conti, è organo dell’ARDISS il cui compito istituzionale è proprio quello gestire e amministrare il patrimonio e le risorse assegnategli atte a perseguire quanto previsto dalla presente legge.
Il comitato degli studenti esprime anche i suoi rappresentanti in quella Conferenza per il diritto agli studi superiori  che esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l’attuazione di quel diritto agli studi di cui gli studenti sono i primi fruitori.

Se lo Stato è tenuto a garantire quelli che sono i Livelli Essenziali delle Prestazioni su tutto il suolo nazionale, nulla vieta che le Regioni, in piena autonomia e compatibilmente con i loro bilanci, possano adottare dei livelli più elevati di tutela dei propri studenti andando così ad investire sull’unico fattore che può far ripartire l’economia e cioè la conoscenza e il sapere.  

E’ prevista all’articolo 10 una clausola valutativa, articolata e puntuale, che alla scadenza del programma triennale,  permetterà al Consiglio Regionale  una valutazione dei risultati in termini di costi, di qualità dei servizi erogati e percepiti.
Il confronto  tra risultati attesi e quelli realmente conseguiti permetterà all’esecutivo e all’ARDISS di porre in essere quelle correzioni che si dovessero rendere necessarie.

Considerata l'importanza dell'argomento trattato, perchè il benessere ed il futuro della Regione, ma anche della nostra Nazione, non può che basarsi sul sapere delle nuove generazioni si confida in un voto ampio e favorevole di questo Consiglio Regionale.



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