Ho presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per avere chiarezza su quale sia la posizione della nostra Regione in merito alla categoria professionale dei massofisioterapisti, figura esistente in base alla legge, ma vittima della caoticità normativa che presenta lacune e criticità.
I problemi concernono principalmente l'equiparazione alla categoria dei fisioterapisti, il riconoscimento dei percorsi di studio e l'accesso all'esercizio dell'attività.
Il testo dell'interrogazione
CONSIDERATO che il quadro normativo avente ad oggetto
la figura del massofisioterapista appare assai frammentato, tanto da aver creato
a livello nazionale notevoli incertezze sui confini che delimitano i criteri di
riconoscibilità di tale titolo. Sulla base di tale considerazione, per esempio,
Tar regionali hanno respinto ricorsi presentati contro delibere regionali che
avevano disposto in via cautelativa la sospensione dell’autorizzazione per le
scuole regionali all’esercizio di attività di formazione triennale per il conseguimento
della abilitazione a massofisioterapista, tenuto conto della complessità delle
questioni sostanziali sottostanti e dell’assenza di un quadro normativo chiaro.
APPRESO altresì
che anche una associazione dei consumatori ha presentato una class action
dinanzi al Tar del Lazio, per conto di 80 cittadini in possesso del diploma di
massofisioterapista, in cui si chiedeva di indurre il Ministero della salute a
riordinare il quadro e, dunque, di inserire questa figura tra le professioni
sanitarie. Tali cittadini, nello specifico, avevano frequentato corsi per
massofisioterapisti organizzati da scuole private e, a livello regionale,
reputavano di essere abilitati ad una professione sanitaria ausiliaria.
ATTESO che
l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 "Nuove norme sulla
professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti
ciechi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1971, n. 162
dispone: “La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e
massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e
massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia
statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino
alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino
la professione autonomamente”; ciò che in prima battuta pare professionalizzare
l’attività e legittimarne l’esercizio.
CONSIDERATO che
in sede di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge n. 421/1992, l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, nel quadro delle nuove regole di formazione universitaria del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, demandava
al Ministro della sanità l'individuazione delle figure professionali da formare
e dei relativi profili. In attuazione di tali disposizioni, il Ministro della
sanità, con d.m. 14 settembre 1994, n. 741 ha individuato il profilo professionale
e il percorso formativo del fisioterapista. Nella sostanza, il regolamento
ministeriale ha confermato che, a regime, solo il diploma universitario di
fisioterapista può abilitare all'esercizio della relativa professione e,
regolando in via transitoria il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha
stabilito che con decreto interministeriale vengono individuati i diplomi - in precedenza
conseguiti - che possano considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario
ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'ammissione ai pubblici
concorsi. Peraltro, non è stato posto un divieto di prosecuzione, anche oltre i
termini temporali stabiliti dal d.lgs. n. 502/1992, dell’attività di formazione
professionale regionale benché, ferma restando la differenza tra la formazione
professionale regionale e quella statale - la quale sola è direttamente
connessa all'attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede
di istruzione superiore ed universitaria - i corsi e i diplomi regionali
continuavano ad avere efficacia per le professioni sanitarie definite
"ausiliarie" solo con utilità minori e diverse dall'abilitazione
diretta alla professione stessa. Tale quadro normativo fissava un preciso
limite temporale e contenutistico all’efficacia dei corsi organizzati col
precedente ordinamento. In seguito è intervenuta la legge 26 febbraio 1999, n.
42 che ha disciplinato per tutte le professioni sanitarie il passaggio dal vecchio
ordinamento al nuovo, fondato sul previo conseguimento del diploma
universitario. L’art. 4, comma 2, della legge n. 42/99 ha sancito, ricorrendo
determinate condizioni, l’equipollenza di alcuni titoli conseguiti nel vecchio
ordinamento, demandando per altri ad un decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, la
definizione dei criteri per il riconoscimento come equivalenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione, degli ulteriori titoli acquisiti
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.
La disposizione
è stata quindi attuata con il d.p.c.m. 26 luglio 2011 il quale, recependo
l’accordo stipulato tra Governo, Regioni e province autonome ex art. 4 d.lgs.
n. 281/1997, reca “Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai
diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento”.
Si è così
prevista l’equipollenza del titolo di massofisioterapista e fissato il margine
temporale ultimo di conseguimento dei titoli da poter prendere in
considerazione nella data di entrata in vigore della legge in attuazione n.
42/1999.
ATTESO che la stessa
fonte ha inoltre chiarito all’articolo 5, comma 1, che, oltre al limite
temporale connaturato all’entrata in vigore della legge n. 42/1999, continua a
sussistere quello del 31 dicembre 1995, derivante dalle riformate regole di
formazione universitaria del personale sanitario.
Tutto
ciò premesso e considerato,
Interroga
Il Presidente
della Regione e l’assessore regionale competente per sapere:
1) Quale
posizione assume l’Amministrazione regionale con riferimento al riconoscimento
del titolo di massofisioterapista.
2) Quale sia lo
stato dell’arte sul territorio regionale con riferimento allo svolgimento di
corsi di formazione con rilascio del titolo di massofisioterapista. Quanti e
quali istituti provvedono all’offerta formativa medesima e quali siano i
requisiti giuridici della qualifica rilasciata.
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