Di seguito il testo dell'interrogazione che ho presentato:
Preso
atto che la società Four Tourism di Torino di Josep Ejarque Bernet con la sua offerta per la redazione del Piano
del Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia si è aggiudicata la gara atta a
ridisegnare la strategia turistica nella nostra Regione per il prossimo
quinquennio;
considerato
che tale progetto, pur arrivando secondo nel concorso di idee promosso dalla
Regione, si è aggiudicato l'appalto per aver applicato un ribasso della base
d'asta pari al 35% risultando in questo modo l'offerta economicamente più
vantaggiosa;
visto
inoltre che, come dice l’articolo 5, comma 4, del bando pubblicato dalla
Regione, “l’amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare al
concorrente primo in graduatoria la realizzazione delle fasi successive all’adozione
del Piano del Turismo con procedura negoziata senza bando”;
sottolineato
che in tal modo questa società ha la possibilità di incidere sulle strategie
turistiche della Regione almeno fino al 2018;
considerato
che la Corte dei Conti il 14 marzo 2013 ha condannato il dott. Ejarque al pagamento della complessiva somma di 48
mila euro per danno erariale nei confronti della Regione contestando al direttore generale “la mancanza di giustificazione dei contratti
di collaborazione stipulati con il Pucciarelli, ritenendoli dannosi e
produttivi di un inutile aggravio di costi, perché i compiti oggetto dei
medesimi sarebbero generici e indeterminati“, anche perché “la scelta appare irrazionale ove si raffrontino i dati emergenti dal
curriculum personale del Pucciarelli con quelli relativi a titoli e alle
esperienze di parte del personale in servizio presso l’Agenzia“;
considerato
il clima di sfiducia nei confronti della politica anche motivato dal non aver
sempre preso le distanze in maniera netta ed inequivoca da gestioni a volte non
oculate del denaro pubblico
si chiede all'assessore competente sull'opportunità politica di affidare al dott. Ejarque il compito di ridisegnare la strategia turistica della Regione.
Di seguito la BOZZA DI RISPOSTA.
Si precisa, a tal fine, che è stata predisposta una apposita procedura in economia, volta all'affidamento del servizio di redazione del Piano del Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2018 e di supporto per la sua presentazione, con concorso di idee.
Tale procedura è stata elaborata nel pieno rispetto del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 380/2006 e della vigente normativa in materia di pubblici appalti di servizi. Tale procedura, quindi, soggiace interamente a normative riguardanti il procedimento amministrativo, a tutela della parità di condizioni per i soggetti concorrenti, in grado di documentare i requisiti richiesti per la partecipazione dell'art. 7 del disciplinare di gara.
L'opportunità politica, pertanto, non trova applicazione nel procedimento avviato e neppure esiste la possibilità di escludere dalla gara soggetti che siano stati condannati con giudizio della Corte dei Conti al risarcimento di danno erariale, in quanto, le uniche fattispecie che legittimano l'esclusione sono quelle chiaramente evidenziate nel citato art.7 del disciplinare di gara e riconducibili all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
Di seguito la BOZZA DI RISPOSTA.
Si precisa, a tal fine, che è stata predisposta una apposita procedura in economia, volta all'affidamento del servizio di redazione del Piano del Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2018 e di supporto per la sua presentazione, con concorso di idee.
Tale procedura è stata elaborata nel pieno rispetto del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 380/2006 e della vigente normativa in materia di pubblici appalti di servizi. Tale procedura, quindi, soggiace interamente a normative riguardanti il procedimento amministrativo, a tutela della parità di condizioni per i soggetti concorrenti, in grado di documentare i requisiti richiesti per la partecipazione dell'art. 7 del disciplinare di gara.
L'opportunità politica, pertanto, non trova applicazione nel procedimento avviato e neppure esiste la possibilità di escludere dalla gara soggetti che siano stati condannati con giudizio della Corte dei Conti al risarcimento di danno erariale, in quanto, le uniche fattispecie che legittimano l'esclusione sono quelle chiaramente evidenziate nel citato art.7 del disciplinare di gara e riconducibili all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
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