Ecco di seguito l'interrogazione appena presentata:
Premesso che il Decreto del Presidente
della Regione 26 aprile 2011, n. 88 reca il "Regolamento per la
definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in
materia di interventi e servizi sociali previsti dall’articolo 9, comma 30,
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge Finanziaria 2011)";
considerato che il comma 30 di detto articolo 9 afferma
che "L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi
straordinari fino alla concorrenza
massima del 100 per cento delle spese ammesse ad associazioni di volontariato e
di protezione sociale operanti in regione, per l'attivazione di progetti
sperimentali da realizzarsi anche in collaborazione con il Sistema integrato
dei servizi sociali (...)";
richiamata l’attenzione sull’articolo 4 del Regolamento che
reca le spese non ammissibili, e in particolare quanto riferito dalla lettera
b);
visto che l’ASS 4 ha già stipulato con MEDICASA un contratto
finalizzato all’assistenza territoriale domiciliare integrata la
cui copertura è garantita nelle 24 ore;
posto che l’Associazione “cure
palliative Mirko Spacapan – Amore per sempre” ha ricevuto il finanziamento
regionale di cui all’art. 9 della L.R. 22/2010 per il progetto “Insieme dalla
diagnosi alla cura” nel cui ambito ha attivato due percorsi di sostegno al
malato oncologico e alla sua
famiglia attraverso un modello assistenziale integrato ospedale- territorio;
si chiede all’Assessore
competente a quale titolo sia stato concesso il contributo e se questo non
configga con quanto stabilito dal succitato articolo 4.
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