lunedì 5 novembre 2012

Un altro doppione?


Ecco di seguito l'interrogazione appena presentata:

Premesso che il Decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2011, n. 88 reca il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in materia di interventi e servizi sociali previsti dall’articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge Finanziaria 2011)";

considerato che il comma 30 di detto articolo 9 afferma che "L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese ammesse ad associazioni di volontariato e di protezione sociale operanti in regione, per l'attivazione di progetti sperimentali da realizzarsi anche in collaborazione con il Sistema integrato dei servizi sociali (...)";

richiamata l’attenzione sull’articolo 4 del Regolamento che reca le spese non ammissibili, e in particolare quanto riferito dalla lettera b);

visto che l’ASS 4 ha già stipulato con MEDICASA un contratto finalizzato all’assistenza territoriale domiciliare integrata la cui copertura è garantita nelle 24 ore;

posto che l’Associazione “cure palliative Mirko Spacapan – Amore per sempre” ha ricevuto il finanziamento regionale di cui all’art. 9 della L.R. 22/2010 per il progetto “Insieme dalla diagnosi alla cura” nel cui ambito ha attivato due percorsi di sostegno al malato oncologico e alla sua famiglia attraverso un modello assistenziale integrato ospedale- territorio;

si chiede all’Assessore competente a quale titolo sia stato concesso il contributo e se questo non configga con quanto stabilito dal succitato articolo 4.

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