Premesso
che il 2 luglio 2012, a seguito delle indagini svolte nei confronti della
Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. con sede in Romania
Str.Andrei Muresanu nr14, Sector 1 Bucarest, l'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) ha disposto, ai
sensi dell'articolo 193, comma 4, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e
dell'articolo 40, comma 5, della Direttiva 92/49/CEE, il divieto per tale
società a stipulare nuovi contratti nel territorio della Repubblica
italiana;
considerato
il DSC ha stipulato le polizze assicurative RCT/O delle Aziende Ospedaliere
della Regione con la Amtrust Insurance Underwritters Limited con sede a Dublino
e che la City Insurance S.A. risulterebbe intervenuta sulle garanzie
fidejussorie;
preso
atto che l'eventuale inadempienza della AM Trust e il venir meno delle garanzie
fidejussorie da parte della City Insurance S.A. esporrebbe
la Regione al rischio di dover rispondere in solido degli eventuali danni
accertati;
visto
che in base all'articolo 167 del D.Lgs. 209/2005 è nullo il contratto di
assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un’impresa alla
quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari e che la nullità può essere
fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato
si chiede all'Assessore competente quali azioni intenda intraprendere nel caso in cui la City Insurance S.A. garantisca o abbia garantito le polizze RCT/O delle Aziende Ospedaliere della Regione.
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