lunedì 14 luglio 2014

Accesso al registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (le DAT)

Di seguito il testo della proposta di legge che ho presentato. Come si può vedere dai nomi dei firmatari ha avuto una grande condivisione.


Proposta di Legge n.55
Accesso al registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (le DAT)


PUSTETTO, BAGATIN, BIANCHI, COLAUTTI, CREMASCHI, DA GIAU, DAL ZOVO, FRATTOLIN, GRATTON, GREGORIS, LAURI, LIVA, MARTINES, ROTELLI, SERGO, TRAVANUT, USSAI, ZIBERNA, SIBAU, NOVELLI


Art. 1
( Finalità)

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile che viene garantito anche nella fase finale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.
La Regione garantisce, altresì, il diritto all’autodeterminazione della persona e la sua partecipazione all’identificazione delle cure mediche per sé più appropriate in relazione a tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale.
La Regione, in attuazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dall’articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 di ratifica della medesima convenzione, dall’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dagli articoli 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia medica, istituisce un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (le DAT) con accesso ai dati tramite Carta Regionale dei Servizi.

Art. 2
(Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)

Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere l’annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all’interno del registro regionale di cui all’articolo 1.
La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 del presente articolo di registrare sulla propria Carta Regionale dei Servizi la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario.
Per le finalità dei commi 1 e 2 il cittadino, acquisita una compiuta informazione, presenta all’Azienda sanitaria un atto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, avente data certa con firma autografa e autenticata.
L’Azienda per i servizi sanitari inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario nella banca dati prevista all’articolo 1 e le registra sulla Carta Regionale dei Servizi.
La dichiarazione prevista dal comma 2 ha ad oggetto la volontà del singolo di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente ed irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.
Il soggetto dichiarante può rilasciare l’autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti l’esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e il suo contenuto.

Art.3
(Fiduciari)

Nella dichiarazione anticipata di trattamento sanitario il soggetto interessato può nominare uno o più fiduciari con il compito di controllare il rispetto della volontà dal medesimo espressa nella dichiarazione e di contribuire a realizzarne la volontà.
Il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente la dichiarazione.

Art. 4
(Validità, revoca e modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)

Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario producono effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente e perdono validità solo su richiesta del dichiarante; non necessitano di alcuna riconferma.
Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in qualunque momento.
Il cambio di residenza in un’altra provincia o regione da parte del soggetto dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Art. 5
(Esenzione da oneri finanziari)

L’istanza di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, l’autenticazione della firma del dichiarante e della data apposta in calce alla relativa dichiarazione e ogni altro adempimento inerente la procedura di registrazione sono esenti da oneri finanziari per il dichiarante.

Art. 6
(Banca dati)

L’Azienda per i servizi sanitari cura la tenuta della banca dati contente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
L’accesso alla banca dati è protetto e limitato ai medici dell’Azienda per i servizi sanitari nel rispetto delle disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della presente legge.
Presso gli sportelli di tutte le Aziende per i servizi sanitari della Regione viene attivato il servizio di registrazione sulla Carta regionale dei Servizi delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

Art. 7
(Regolamento d attuazione)

La Regione definisce con regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati sanitari e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario presso l’Azienda per i servizi sanitari, le relative modalità di trasmissione alla banca dati, nonché di accesso e consultazione dei dati in essa contenuta
Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)


3 commenti:

Anonimo ha detto...

Bene, molto bene!!!!

Renata Zago ha detto...

ottimo lavoro|

lucapost ha detto...

complimenti