lunedì 16 giugno 2014

Rapporto sulla legislazione 2012.

Ho presentato in Aula due capitoli del Rapporto sulla legislazione - anno 2012.

Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione dà conto al Consiglio regionale in primis, ma anche alla comunità tutta, sull’attuazione delle leggi e sulla valutazione delle politiche regionali, in quanto sono tasselli essenziali per migliorare la qualità e l’efficacia della produzione legislativa e, quindi, del governo della Regione.
Voglio ricordare che tale è l’importanza attribuita dal legislatore a questa funzione del Consiglio che nel 2007 viene inserita nella legge statutaria, dando rilevanza legislativa ad attività ed istituti già introdotti nei lavori consigliari in via regolamentare dal 2004.

Nel concreto sono state apposte tre nuove clausole valutative in altrettante leggi regionali: la n.5 Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità, la n.16 Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione e la n.23 Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo; oltre all’inserimento di due disposizioni recanti altri oneri informativi nei confronti del Consiglio regionale con riguardo alle leggi
n. 10 Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali e n. 18 Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi.

Il caso della clausola (disposizione) che assiste la legge regionale 23/2012 merita un’attenzione particolare perché è nata da un processo partecipato di discussione e confronto formalmente esterno ai lavori consiliari e ha esteso a soggetti esterni al Consiglio Regionale la facoltà di richiedere lo svolgimento di missioni valutative, fino a quel momento di esclusiva iniziativa consiliare. La clausola valutativa in questione, quindi, centra l’obbiettivo di “allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione“ che è uno dei dieci punti che ci siamo impegnati a realizzare sottoscrivendo la Carta di Matera.

Se condividiamo la necessità che la valutazione delle politiche diventi una normale pratica di governo abbandonando lo status di eccezione, dovremmo sforzarci perché la fase conclusiva di questo processo avvenga in Aula e non si arresti, quando va bene, nelle Commissioni di merito.
Per questo motivo un confronto aperto, sommato alla sperimentazione di nuovi strumenti di analisi volti a controllare l’attuazione delle leggi e a valutare gli effetti delle politiche pubbliche, presuppongono un cambiamento profondo nella cultura e nel modo di lavorare di chi opera all’interno dell’organo legislativo.
La sempre più stringente necessità di spendere in modo oculato le risorse pubbliche impone (dovrebbe imporre) al legislatore di allungare lo sguardo oltre il momento dell’approvazione della norma: serve una continua messa in discussione sulla reale efficacia delle soluzioni adottate.
La clausola valutativa non può essere inteso quale l’ennesimo articolo di una legge, ma deve fornire tutte quelle informazioni utili a capire quali fattori imprevisti o mutati scenari possono aver impedito a rendere efficace la politica regionale.

Per quanto riguarda, poi, il contenzioso costituzionale promosso dal Governo sulle leggi promulgate dalla Regione nel 2012, con uno sguardo anche per le decisioni adottate dalla Corte costituzionale nel corso dello stesso anno.
Il rapporto sulla legislazione non analizza soltanto la produzione legislativa della Regione sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ma dà anche conto dei rilievi e delle censure dello Stato.
Nel corso del 2012 su 28 leggi promulgate ben 8 sono state impugnate dalla Corte costituzionale e questo non invidiabile 28% ci pone in testa alla classifica fra le Regioni in contenzioso con lo Stato. Va anche ricordato che le norme stringenti imposte dal Governo in tema di politiche di bilancio non hanno certo ridotto la conflittualità. Credo utile ricordare che solo altre tre Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano si attestano su valori del 20% di leggi impugnate.
Prima di entrare nel merito dei rilievi che la Corte ci ha mosso, credo utile ricordare a tutti i Consiglieri, che compito del comitato di controllo è quello di analizzare se e come una legge ha raggiunto l’obiettivo prefissato e che la valutazione politica della legge stessa compete ed è già stata fatta nella Commissione di merito e in Aula.

La L.R. n. 3/2012 in materia di autonomie locali (Galasso, Agnola, Travanut) è stata impugnata nella parte in cui si pone in contrasto con la norma statale che dispone la riduzione dei costi di finanziamento delle Province, mediante una riforma che vede trasformato l’ente Provincia in enti di secondo livello. La L.R. in questione eccede, quindi, la competenza statutaria in quanto si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che come tale è applicabile sull’intero territorio statale e, quindi, anche alle Regioni ad autonomia speciale, in quanto sussisterebbe l’obbligo generale di tutte le Regioni di contribuire all’azione di risanamento della finanza pubblica.

La L.R.12/2012 che disciplina la portualità di competenza regionale (ovvero l’organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfacolne e di Porto Nogaro) (Marin, Razzini, Brandolin, Pustetto) era stata impugnata perché  non era definito l’ambito applicativo del potere di derogare alla disciplina in materia d’uso dei beni pubblici delle convenzioni stipulate tra l’Amministrazione pubblica e i privati, questo si poneva in grave contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo a seguito della modifica della norma regionale impugnata.

La L.R 14/2012 contenente l’assestamento di bilancio (Piccin, Asquini, Cargnelutti, Salvador) vede la censura di diverse norme perché in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di copertura delle leggi di spesa e con i vincoli assunzionali e di accesso al pubblico impiego, perché si pone in contrasto con la previsione che rimette alla contrattazione integrativa la definizione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, con la competenza esclusiva statale in materia dell’ordinamento civile, con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della P.A., perché viola la preclusione al personale contrattualizzato delle progressioni di carriera e passaggi  tra aree.

Anche la L.R. n. 15 relativa alla legge comunitaria 2010 è stata censurata in più punti in quanto sembra interferire con la potestà legislativa statale in materia di ambiente, sembra introdurre il meccanismo del silenzio assenso per il meccanismo della deroga, vìola la legge statale che esclude il prelievo in deroga tout-court per le specie di animali in declino indipendentemente dal periodo dell’anno o dalle fasi di nidificazione, espone a rischio l’equilibrio dell’ecosistema; inoltre una norma è in palese contrasto con l’articolo 97 della Costituzione prevedendo un inquadramento riservato senza esperimento delle procedure concorsuali pubbliche.

Anche la L.R. n. 16/2012 (Piccin) che prevede interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie regionali si vede censurata la norma che si pone in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione.

La L.R. n. 19 (Colautti, Picco, Asquini) recante norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti, vede diverse censure: nella parte in cui è lesiva della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell’ambiente, in cui è ritenuta invasiva dell’ambito di competenza statale eccedendo la competenza regionale.

La L.R. n. 25 sul sistema sanitario regionale viene censurata nella parte in cui dispone che ai direttori generali che decadono dall’incarico viene corrisposto “il compenso omnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell’incarico, in quanto secondo il Governo la norma regionale vìola il principio di coordinamento della finanza pubblica perché “nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nel caso di cessazione dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni”.

La L.R. n. 26/2012 riguardante la manutenzione dell’ordinamento regionale 2012 viene censurata nelle parti in cui eccede la competenza regionale, violando i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di ambiente e protezione civile.


Decisioni della Corte Costituzionale nel 2012
Durante il 2012 la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante diverse leggi regionali del 2011 esaminando 20 censure, il 35% della quali (n. 7) hanno avuto conferma, il 30% (cioè 6) i è risolto in sede stragiudiziale e l’altro 35% è stato dichiarato non fondato (n. 5) o inammissibili(n.2).

Va detto che si è trattato per lo più di norme contrastanti con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

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