giovedì 28 maggio 2015

Voto alle Camere ed al Governo sulle DAT



Dopo la notizia dell'impugnazione della l.r. 4/2015 ho presentato un atto, firmato trasversalmente da gran parte del Consiglio regionale, che impegna il Governo a legiferare sul tema del "fine vita".
Questo documento è stato discusso in Aula e votato da 30 Consiglieri, con solo 2 voti contrari.

Questi sono il testo integrale del Voto alle Camere ed un breve comunicato a riguardo




Voto alle Camere e al Governo della Repubblica n.

<< Anche l’Italia si doti di una legge sul “fine vita” >>

Pustetto, Moretti, Bianchi, Paviotti, Lauri, Colautti, Bagatin, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, Frattolin, Gratton, Gregoris, Liva, Martines, Novelli, Rotelli, Sergo, Sibau, Travanut, Ussai, Ziberna



Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

PREMESSO che gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Carta Costituzionale conferiscono ad ogni individuo piena e libera facoltà di decidere a quali trattamenti sanitari sottoporsi dimostrando un diritto all’autodeterminazione quale specificazione del più ampio diritto alla dignità umana;

CONSIDERATO che la Convenzione di Oviedo dice che “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato un consenso libero ed informato” e afferma inoltre all’art. 9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”;

EVIDENZIATO che il Governo italiano ha firmato la Convenzione di Oviedo, ma non ha ancora depositato lo strumento di ratifica della Convenzione, ovvero la legge 145/2001; da quattordici anni quindi il nostro Paese aspetta che l’accordo entri in vigore;

RICORDATO che nel 2012 il Comitato Nazionale per la Bioetica con una mozione ha chiesto al Governo il completamento dell’iter di ratifica della Convenzione, affermando che per l’approvazione “non occorre alcun decreto […] ma semplicemente la volontà politica di depositare, conformemente al dispositivo della Convenzione medesima, lo strumento italiano di ratifica, costituito dalla legge n. 145/2001”;

TENUTO CONTO che l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea afferma che “nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”;

CONSIDERATO che gli articoli 16, 35 e 38 del Codice di deontologia Medica confermano l’essenzialità del consenso informato e delle dichiarazione anticipate di trattamento affermando che “il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato” e che “il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace”;

LETTA la sentenza n.20984 del 27 novembre 2012 della Corte di Cassazione che afferma che “il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”;

DATO che la sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007 della Corte di Cassazione ha chiarito che “la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva”;

LETTA la sentenza n. 04460 del 2014 del Consiglio di Stato, la quale stabilisce che:

-        il paziente è “soggetto, e non oggetto di cura, al centro del percorso sanitario, nel quale medico e paziente concorrono nella scelta della strategia terapeutica più rispondente alla visione della vita e della salute propria della persona che si sottopone alla cura”;

-        “il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente non può incontrare un limite, di fatto o di diritto, nemmeno allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita”;

-        “il medico, proprio per la sua posizione di garanzia nei confronti del paziente, nel rispettare la volontà di interrompere le cure, manifestata da questi, adempia un dovere, ai sensi dell’art. 51 c.p., e che pertanto il suo comportamento sia scriminato e, quindi, non antigiuridico, ma al contrario doveroso in ossequio a superiori precetti costituzionali”;

DATO che la stessa sentenza n. 04460 del Consiglio di Stato rileva che “l’assenza di una specifica disciplina legislativa, che sia intervenuta, almeno attraverso una normazione di principio, a regolamentare le cc.dd. direttive anticipate di trattamento e a chiarire il contenuto di tale complesso rapporto, aggrava certo la risoluzione di tale questioni e rende arduo all’interprete ricostruire, in un’operazione ricognitiva di più vasto e sistematico respiro, il quadro ordinamentale”, e continua rimarcando che “un intervento legislativo è tanto più necessario e indilazionabile per i delicati profili connessi alla vincolatività delle direttive anticipate di trattamento date dal paziente nei confronti del medico, che in altre esperienze giuridiche, come quello tedesca e spagnola, ha ricevuto una risposta positiva”;

PRESO ATTO che, con la risoluzione 1859 del 25 gennaio 2012, il Consiglio d’Europa ha raccomandato agli Stati membri una legislazione regolatrice delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ricordando la necessità di predisporre procedure sufficientemente semplici per l’accesso degli individui al biotestamento, affinché si possa coerentemente parlare di un diritto usufruibile da tutti;

CONSIDERATO che numerosi Paesi europei, come Francia, Spagna, Germania, Belgio, Danimarca, Regno Unito, Olanda e Svizzera, hanno già normato il tema del testamento biologico;

RICORDATO che al momento sono undici le proposte di legge sul tema depositate in Parlamento (sette alla Camera e quattro al Senato) e ancora ferme in commissione;

RILEVATO che più di 130 Comuni italiani, tra cui almeno 21 capoluoghi di Provincia, hanno istituito un registro dei testamenti biologici, e in altre decine di Comuni sono in atto iniziative per arrivare allo stesso risultato;

DATO che, in tutti i sondaggi, gli Italiani si sono espressi in maniera inequivoca a favore del testamento biologico, tanto che, in una rilevazione condotta dall’Osservatorio sul Nord-Est nel 2009, il 78,3% della popolazione del triveneto si è dichiarato favorevole alla possibilità di lasciare una dichiarazione anticipata di trattamento e l’associazione “Per Eluana” ha raccolto in breve tempo nella nostra Regione 5.500 firme a favore dell’istituzione di un registro regionale delle DAT;

CONSIDERATO che il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia il 5 marzo 2015 ha approvato la Legge Regionale n. 4 “Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti”;

RICORDATO che il Consiglio dei Ministri, durante la riunione del 18 maggio 2015, ha deliberato l’impugnazione della suddetta legge (pubblicata sul BUR n. 11 del 18 marzo 2015) in quanto “la legge in oggetto invade la competenza esclusiva dello Stato sia in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sia in materia di tutela della salute, i cui principi fondamentali sono riservati alla legislazione statale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Costituzione”;

RITENUTO che la L.R. 4/2015 del FVG è una legge che disciplina attività esclusivamente amministrative, in quanto si limita ad istituire un registro unico per le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, che non entra nel merito degli effetti giuridici della medesima dichiarazione né nel tema del “fine vita”, nel quale lo Stato ha competenza esclusiva;



fa voti affinché il Parlamento e il Governo nazionale



-        procedano al completamento dell’istruttoria per arrivare alla possibilità di rendere pienamente e sotto ogni aspetto operativa la Convenzione di Oviedo;

-        colmino questo vuoto normativo e diano risposta alle richieste dei cittadini normando il tema del “fine vita”.



Presentata il 22/05/2015



Pustetto (Sel), Dat: “Il consiglio regionale chiede una legge sul fine vita”


“A larghissima maggioranza, con solo due voti contrari, i consilieri regionali Fvg chiedono che l’ Italia si doti di una legge sul fine vita”, ha affermato Stefano Pustetto, Consigliere regionale di Sel, primo firmatario del testo, al termine della votazione in Aula. “Sul testamento biologico uno può dissentire ma si deve rispettare la scelta della persona. Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace, dice il Codice di deontologia medica. I giudici sono chiamati ad intervenire laddove la politica non ha legiferato. Il Governo italiano ha firmato la Convenzione di Oviedo, ma non ha ancora depositato lo strumento di ratifica, e sono passati 14 anni. Lo Stato deve colmare questo vuoto normativo, sottolinea Pustetto, siamo uno dei pochi Paesi in Europa che non ha dato ancora risposta alle richieste dei cittadini. Il vulnus è l’assenza della politica a livello nazionale che non risponde fattivamente su un tema attuale come quello del fine vita. “Lo stato vegetativo non esiste in natura. Lo abbiamo creato noi, e noi abbiamo il compito di trovare una soluzione. Serve una norma”. 


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