Dopo la notizia dell'impugnazione della l.r. 4/2015 ho presentato un atto, firmato trasversalmente da gran parte del Consiglio regionale, che impegna il Governo a legiferare sul tema del "fine vita".
Questo documento è stato discusso in Aula e votato da 30 Consiglieri, con solo 2 voti contrari.
Questi sono il testo integrale del Voto alle Camere ed un breve comunicato a riguardo
Voto alle Camere e al Governo della Repubblica
n.
<< Anche
l’Italia si doti di una legge sul “fine vita” >>
Pustetto, Moretti,
Bianchi, Paviotti, Lauri, Colautti, Bagatin, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, Frattolin,
Gratton, Gregoris, Liva, Martines, Novelli, Rotelli, Sergo, Sibau, Travanut, Ussai,
Ziberna
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
PREMESSO che gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Carta
Costituzionale conferiscono ad ogni individuo piena e libera facoltà di
decidere a quali trattamenti sanitari sottoporsi dimostrando un diritto all’autodeterminazione
quale specificazione del più ampio diritto alla dignità umana;
CONSIDERATO che la Convenzione di Oviedo dice che
“un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che
la persona interessata abbia dato un consenso libero ed informato” e afferma
inoltre all’art. 9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un
intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non
è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”;
EVIDENZIATO che il Governo italiano ha firmato la
Convenzione di Oviedo, ma non ha ancora
depositato lo strumento di ratifica della Convenzione, ovvero la legge 145/2001;
da quattordici anni quindi il nostro Paese aspetta che l’accordo entri in
vigore;
RICORDATO che nel 2012 il Comitato Nazionale per la
Bioetica con una mozione ha chiesto al Governo il completamento dell’iter di
ratifica della Convenzione, affermando che per l’approvazione “non occorre alcun
decreto […] ma semplicemente la volontà politica di depositare, conformemente
al dispositivo della Convenzione medesima, lo strumento italiano di ratifica,
costituito dalla legge n. 145/2001”;
TENUTO
CONTO che l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
afferma che “nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati il consenso libero e informato della persona
interessata, secondo le modalità definite dalla legge”;
CONSIDERATO che gli articoli 16, 35 e 38 del Codice di
deontologia Medica confermano l’essenzialità del consenso informato e delle
dichiarazione anticipate di trattamento affermando che “il medico non
intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici
senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di
dissenso informato” e che “il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate
di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di
persona capace”;
LETTA la sentenza n.20984 del 27 novembre 2012 della
Corte di Cassazione che afferma che “il consenso informato ha come correlato la
facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico,
ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di
interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”;
DATO che la sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007
della Corte di Cassazione ha chiarito che “la salute dell’individuo non possa
essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva”;
LETTA la sentenza n. 04460 del 2014 del Consiglio di
Stato, la quale stabilisce che:
-
il paziente è “soggetto,
e non oggetto di cura, al centro del percorso sanitario, nel quale medico e
paziente concorrono nella scelta della strategia terapeutica più rispondente
alla visione della vita e della salute propria della persona che si sottopone
alla cura”;
-
“il diritto
all’autodeterminazione terapeutica del paziente non può incontrare un limite,
di fatto o di diritto, nemmeno allorché da esso consegua il sacrificio del bene
della vita”;
-
“il medico,
proprio per la sua posizione di garanzia nei confronti del paziente, nel
rispettare la volontà di interrompere le cure, manifestata da questi, adempia
un dovere, ai sensi dell’art. 51 c.p., e che pertanto il suo comportamento sia
scriminato e, quindi, non antigiuridico, ma al contrario doveroso in ossequio a
superiori precetti costituzionali”;
DATO che la stessa sentenza n. 04460 del Consiglio
di Stato rileva che “l’assenza di una specifica disciplina legislativa, che sia
intervenuta, almeno attraverso una normazione di principio, a regolamentare le
cc.dd. direttive anticipate di trattamento e a chiarire il contenuto di tale
complesso rapporto, aggrava certo la risoluzione di tale questioni e rende
arduo all’interprete ricostruire, in un’operazione ricognitiva di più vasto e
sistematico respiro, il quadro ordinamentale”, e continua rimarcando che “un
intervento legislativo è tanto più necessario e indilazionabile per i delicati
profili connessi alla vincolatività delle direttive anticipate di trattamento
date dal paziente nei confronti del medico, che in altre esperienze giuridiche,
come quello tedesca e spagnola, ha ricevuto una risposta positiva”;
PRESO ATTO che, con la risoluzione 1859 del 25
gennaio 2012, il Consiglio d’Europa ha raccomandato agli Stati membri una
legislazione regolatrice delle dichiarazioni anticipate di trattamento,
ricordando la necessità di predisporre procedure sufficientemente semplici per
l’accesso degli individui al biotestamento, affinché si possa coerentemente
parlare di un diritto usufruibile da tutti;
CONSIDERATO che numerosi Paesi europei, come
Francia, Spagna, Germania, Belgio, Danimarca, Regno Unito, Olanda e Svizzera,
hanno già normato il tema del testamento biologico;
RICORDATO che al momento sono undici le proposte di
legge sul tema depositate in Parlamento (sette alla Camera e quattro al Senato)
e ancora ferme in commissione;
RILEVATO che più di 130 Comuni italiani, tra cui
almeno 21 capoluoghi di Provincia, hanno istituito un registro dei testamenti
biologici, e in altre decine di Comuni sono in atto iniziative per arrivare allo
stesso risultato;
DATO che, in tutti i sondaggi, gli Italiani si sono
espressi in maniera inequivoca a favore del testamento biologico, tanto che, in
una rilevazione condotta dall’Osservatorio sul Nord-Est nel 2009, il 78,3%
della popolazione del triveneto si è dichiarato favorevole alla possibilità di
lasciare una dichiarazione anticipata di trattamento e l’associazione “Per
Eluana” ha raccolto in breve tempo nella nostra Regione 5.500 firme a favore
dell’istituzione di un registro regionale delle DAT;
CONSIDERATO che il Consiglio Regionale del Friuli
Venezia Giulia il 5 marzo 2015 ha approvato la Legge Regionale n. 4 “Istituzione
del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento
sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di
donazione degli organi e dei tessuti”;
RICORDATO che il Consiglio dei Ministri, durante la
riunione del 18 maggio 2015, ha deliberato l’impugnazione della suddetta legge
(pubblicata sul BUR n. 11 del 18 marzo 2015) in quanto “la legge in oggetto
invade la competenza esclusiva dello Stato sia in materia di ordinamento civile
di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sia in
materia di tutela della salute, i cui principi fondamentali sono riservati alla
legislazione statale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Costituzione”;
RITENUTO che la L.R. 4/2015 del FVG è una legge che
disciplina attività esclusivamente amministrative, in quanto si limita ad
istituire un registro unico per le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, che
non entra nel merito degli effetti giuridici della medesima dichiarazione né
nel tema del “fine vita”, nel quale lo Stato ha competenza esclusiva;
fa
voti affinché il Parlamento e il Governo nazionale
-
procedano al
completamento dell’istruttoria per arrivare alla possibilità di rendere
pienamente e sotto ogni aspetto operativa la Convenzione di Oviedo;
-
colmino questo
vuoto normativo e diano risposta alle richieste dei cittadini normando il tema
del “fine vita”.
Presentata
il 22/05/2015
Pustetto (Sel), Dat: “Il consiglio regionale chiede una
legge sul fine vita”
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