venerdì 25 novembre 2016

Sul riconoscimento del titolo di massofisioterapista

Ho presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per avere chiarezza su quale sia la posizione della nostra Regione in merito alla categoria professionale dei massofisioterapisti, figura esistente in base alla legge, ma vittima della caoticità normativa che presenta lacune e criticità
I problemi concernono principalmente l'equiparazione alla categoria dei fisioterapisti, il riconoscimento dei percorsi di studio e l'accesso all'esercizio dell'attività.



Il testo dell'interrogazione

CONSIDERATO che il quadro normativo avente ad oggetto la figura del massofisioterapista appare assai frammentato, tanto da aver creato a livello nazionale notevoli incertezze sui confini che delimitano i criteri di riconoscibilità di tale titolo. Sulla base di tale considerazione, per esempio, Tar regionali hanno respinto ricorsi presentati contro delibere regionali che avevano disposto in via cautelativa la sospensione dell’autorizzazione per le scuole regionali all’esercizio di attività di formazione triennale per il conseguimento della abilitazione a massofisioterapista, tenuto conto della complessità delle questioni sostanziali sottostanti e dell’assenza di un quadro normativo chiaro.

APPRESO altresì che anche una associazione dei consumatori ha presentato una class action dinanzi al Tar del Lazio, per conto di 80 cittadini in possesso del diploma di massofisioterapista, in cui si chiedeva di indurre il Ministero della salute a riordinare il quadro e, dunque, di inserire questa figura tra le professioni sanitarie. Tali cittadini, nello specifico, avevano frequentato corsi per massofisioterapisti organizzati da scuole private e, a livello regionale, reputavano di essere abilitati ad una professione sanitaria ausiliaria.

ATTESO che l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 "Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1971, n. 162 dispone: “La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”; ciò che in prima battuta pare professionalizzare l’attività e legittimarne l’esercizio.

CONSIDERATO che in sede di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge n. 421/1992, l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel quadro delle nuove regole di formazione universitaria del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, demandava al Ministro della sanità l'individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili. In attuazione di tali disposizioni, il Ministro della sanità, con d.m. 14 settembre 1994, n. 741 ha individuato il profilo professionale e il percorso formativo del fisioterapista. Nella sostanza, il regolamento ministeriale ha confermato che, a regime, solo il diploma universitario di fisioterapista può abilitare all'esercizio della relativa professione e, regolando in via transitoria il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha stabilito che con decreto interministeriale vengono individuati i diplomi - in precedenza conseguiti - che possano considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'ammissione ai pubblici concorsi. Peraltro, non è stato posto un divieto di prosecuzione, anche oltre i termini temporali stabiliti dal d.lgs. n. 502/1992, dell’attività di formazione professionale regionale benché, ferma restando la differenza tra la formazione professionale regionale e quella statale - la quale sola è direttamente connessa all'attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria - i corsi e i diplomi regionali continuavano ad avere efficacia per le professioni sanitarie definite "ausiliarie" solo con utilità minori e diverse dall'abilitazione diretta alla professione stessa. Tale quadro normativo fissava un preciso limite temporale e contenutistico all’efficacia dei corsi organizzati col precedente ordinamento. In seguito è intervenuta la legge 26 febbraio 1999, n. 42 che ha disciplinato per tutte le professioni sanitarie il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo, fondato sul previo conseguimento del diploma universitario. L’art. 4, comma 2, della legge n. 42/99 ha sancito, ricorrendo determinate condizioni, l’equipollenza di alcuni titoli conseguiti nel vecchio ordinamento, demandando per altri ad un decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, la definizione dei criteri per il riconoscimento come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione, degli ulteriori titoli acquisiti anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.
La disposizione è stata quindi attuata con il d.p.c.m. 26 luglio 2011 il quale, recependo l’accordo stipulato tra Governo, Regioni e province autonome ex art. 4 d.lgs. n. 281/1997, reca “Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento”.
Si è così prevista l’equipollenza del titolo di massofisioterapista e fissato il margine temporale ultimo di conseguimento dei titoli da poter prendere in considerazione nella data di entrata in vigore della legge in attuazione n. 42/1999.

ATTESO che la stessa fonte ha inoltre chiarito all’articolo 5, comma 1, che, oltre al limite temporale connaturato all’entrata in vigore della legge n. 42/1999, continua a sussistere quello del 31 dicembre 1995, derivante dalle riformate regole di formazione universitaria del personale sanitario.

Tutto ciò premesso e considerato,
Interroga
Il Presidente della Regione e l’assessore regionale competente per sapere:
1) Quale posizione assume l’Amministrazione regionale con riferimento al riconoscimento del titolo di massofisioterapista.
2)  Quale sia lo stato dell’arte sul territorio regionale con riferimento allo svolgimento di corsi di formazione con rilascio del titolo di massofisioterapista. Quanti e quali istituti provvedono all’offerta formativa medesima e quali siano i requisiti giuridici della qualifica rilasciata. 

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