sabato 4 febbraio 2017

Il bullismo per blog



Il primo febbraio è stata approvata dal Consiglio Regionale una proposta di legge nazionale la cui finalità è quella di prevenire, per quanto possibile, gli atti di bullismo tra i giovani. Il problema è senza dubbio molto complesso e reso ancora più pericoloso dall’enorme potenzialità del web.
Il bullismo è sempre esistito, ma mentre una volta era confinato ad un luogo ristretto e ad un tempo certo, con l’avvento del web questo fenomeno ha superato ogni confine spazio- temporale.  Quindi la foto, il commento negativo, la delazione, l’insulto, viaggia in rete H 24 , tanto che è impossibile impedirne ancorché  limitarne la diffusione.
I capisaldi per combattere questo problema sono la famiglia e la scuola i cui limiti sono evidenziati proprio  dal crescente dilagare del fenomeno.
In attesa che questi due soggetti possano mettere in campo azioni più decise ed efficaci, questa legge permette di intervenire prima che il minore commetta un vero e proprio reato, a quel punto perseguibile d’ufficio dalla magistratura.
La semplice modifica di un articolo della legge che punisce lo stalking permette al questore di convocare genitori e minori per un ammonimento formale prima che l’azione del giovane possa tramutarsi in un vero e proprio reato.



Riporto il testo della mia relazione alla pdl nazionale:
 

Signor Presidente, signori Consiglieri
        Con sempre maggior frequenza la cronaca deve occuparsi di un fenomeno quale il “bullismo “che secondo l’ISTAT ha interessato nel 2014 poco più del 50 % dei ragazzi in un’età compresa tra gli 11 e i 17 anni.
L’ampiezza del fenomeno e il fatto che questo disagio si manifesti prevalentemente nelle aule scolastiche, come evidenziato dall’età dei soggetti interessati, lo ha fatto diventare un vero e proprio problema sociale.
Se questo problema si va a sommare alle difficoltà relazionali e di apprendimento tipiche dell’età adolescenziale, si comprende come l’esito finale possa essere il drop out e l’abbandono scolastico.
La sofferenza e il disagio delle vittime può essere tale da convincerle che l’unica via di uscita sia il suicidio.
Gli americani definiscono il bullismo come “un epidemia silenziosa” che internet ha reso ancora più nascosta e pericolosa perché, come ha detto il fratello di un sedicenne che si è tolto la vita dopo ave subito atti di bullismo sui social network, oggi i bulli non ti spingono in un armadietto non ti aspettano fuori dalla scuola ma spesso si nascondono, vigliaccamente, dietro profili anonimi.
I primi studi sul bullismo sono stati fatti negli anni 70 in Svezia da Heinemann e Olweus seguiti poi dai principali paesi industrializzati, europei ed extraeuropei, interessati alla comprensione della frequenza del fenomeno e per poter predisporre efficaci strategie operative per combatterlo.  
 Il “bullo” con le proprie azioni mira deliberatamente a far del male o danneggiare la vittima perché prova soddisfazione nel sottomettere, controllare ed umiliare soggetti che sono più fragili e deboli. Spesso è un soggetto più forte della media dei coetanei, è impulsivo, irascibile e spesso assume comportamenti aggressivi anche con gli adulti.
Ho voluto fare un minimo accenno alle caratteristiche del “bullo” perché non è sempre agevole distinguere quelle azioni dai comportamenti catalogati come “quasi aggressivi”, tipici degli adolescenti, da quelli che si avvicinano ad un vero e proprio reato.
Se nell’ultimo caso è evidente che l’iter non possa che essere un processo penale con tutte le evidenti implicazioni, nel primo caso, quello di “semplice bullismo”, si corre il rischio di intervenire troppo tardi.
Tenuto conto che la filosofia del sistema penale minorile non è la semplice punizione del soggetto, ma rivolge particolare attenzione a quello che è il percorso di maturazione e crescita del reo, l’assenza di una legge specifica sul tema rischia di vanificare proprio il recupero del minore perché interviene troppo tardi e cioè a reato commesso.
Nel 2009 è stata introdotta in Italia la norma che punisce lo Stalking, reato che presenta molte analogie con il bullismo, e proprio partendo da queste considerazioni alcuni magistrati dei tribunali minorili hanno utilizzato quanto previsto dall’ art. 612 bis del c.p. per contrastare il fenomeno del bullismo.
Proprio nella nostra regione, nel 2012, è stato attivato con successo un protocollo d’intesa tra la magistratura minorile, i dirigenti e il personale scolastico e la questura che vedeva nell’utilizzo dell’ammonimento del bullo da parte del questore uno strumento cardine nella prevenzione.    
Questa proposta di legge nazionale si inserisce proprio in questo solco e mira ad apportare quelle minime modifiche alla legge sullo Stalking per renderla completamente applicabile anche ai reati del cosiddetto bullismo.
Preso atto che i minori di 14 anni non sono imputabili, quindi non possono essere soggetti a querela, la PdL mira a rendere perseguibile per querela anche il minore in modo che il questore possa intervenire con l’ammonizione. 
Nel dibattito in commissione è anche emersa la volontà di rafforzare il ruolo conoscitivo ed educativo della famiglia, della scuola e degli enti scolastici.   
Pur consapevoli che non esiste nessuna ricetta magica che possa risolvere i problemi di tipo educativo e relazionale è molto importante che i genitori siano adeguatamente informati sul come sostenere il figlio sia esso vittima, bullo o semplice spettatore.
Il primo e indispensabile passo che può fare un genitore è quello di riconoscere il bullismo senza confonderlo con altri tipi di comportamento, tenendo conto che questi episodi oltre alla scuola hanno anche altri teatri come gli ambiti sportivi, il parco giochi, gli oratori e ultimo, ma non certo per importanza, il web.
Da tempo si riconosce alla scuola, oltre alla scontata funzione di istruzione, anche quella educatrice che dovrebbe permettere agli insegnati, con adeguate strategie didattiche ed attività curriculari, di favorire nei ragazzi la maturazione di stili relazionali positivi e di abilità pro-sociali.   

Per tutti questi motivi confido in una rapida e quanto più unanime approvazione della legge.









 

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