venerdì 22 gennaio 2010

Richiesta di parere al Tutore dei Minori.

Nella seduta d'Aula del 30 settembre 2009, oltre a quanto riportato sopra, il Tutore dei Minori non ha espresso il suo parere in merito all PDL n. 39; da qui la richiesta affichè questo venga espresso. Pubblico di seguito domanda e risposa.
Al Tutore dei Minori Edouard Ballaman
Preg.mo Presidente
nella recente discussione del PDL 39 è emerso, sia in commissione sia nel dibattito in aula, la necessità di acquisire il parere qualificato del Tutore dei Minori stante che la legge in questione, in molte sue parti andava a modificare e ridurre i diritti dei minori nell’accesso agli strumenti del welfare .
La legge regionale 49 del 24.06.1993 all’art. 21 comma 1 lettera d) stabilisce che spetta al tutore dei minori “esprimere pareri su progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della regione concernenti i minori”.

Nella commissione di merito questo parere era stato formalmente richiesto dal consigliere Colussi e non era stato dato perché, secondo il presidente Romano Venier, bisognava attendere la conclusione dei lavori della commissione stessa.
Come noto la proposta di legge non ha mai concluso l’iter in commissione e, una volta approdata in aula, non era correlata da nessun parere del Tutore dei Minori nonostante fosse passato un congruo spazio temporale tra il ritiro della legge in commissione e la seduta d’aula.

Sono pertanto a chiederLe che il Pubblico Tutore dei Minori, in base alla legge regionale n. 49 del 24.06.1993, esprima un parere motivato sulla legge in questione recentemente approvata da questo Consiglio Regionale.

In attesa di un Suo riscontro porgo distinti saluti.
Stefano Pustetto
Trieste 7 ottobre 09


Gentile Consigliere,
in relazione alla richiesta rivoltami dalla S.V. di esprimere parere, sulla PDL n. 39, recentemente approvata dal Consiglio regionale, in considerazione delle funzioni di Tutore dei Minori che esercito in base all’art. 12, c. 35, della LR n. 9/2008, desidero precisare quanto segue.

L’espressione di pareri da parte di organismi esterni al Consiglio regionale su progetti di legge, nel caso di specie previsti dalla LR n. 49/1993, istitutiva dell’Ufficio del Tutore pubblico dei Minori, avviene secondo le modalità previste dall’art. 97 del regolamento interno.

Tale norma prevede che il Presidente del Consiglio trasmetta i progetti agli organismi esterni e questi rendano il parere alla Commissione competente. La procedura presuppone, in coerenza con la natura stessa del parere, che esso venga acquisito all’avvio dell’esame dei provvedimenti legislativi affinché ne sia tenuto conto durante l’iter. In concreto, il parere viene richiesto, se del caso, contestualmente all’assegnazione del progetto alla Commissione competente da parte del presidente del consiglio in base all’istruttoria degli Uffici.

Nella fattispecie, la PDL n. 39 è stata assegnata alla III Commissione con parere della IV e della VI, senza richiesta di parere del tutore dei minori. In quella sede fu ravvisato che la PDL n. 39 concernesse prettamente la materia della tutela dei minori. In fase di esame è stata sostenuta da alcuni la necessità di acquisire il parere di cui si tratta. Peraltro la Commissione, che non ha concluso i suoi lavori, come ricordato dalla S.V., non ha deliberato di richiedere alcun parere.

In conclusione, ritengo, pertanto, che non sono riscontrabili vizi procedurali in ordine alla discussione in Aula della PDl n. 39, svoltasi ai sensi dell’art. 103, c. 3 del Regolamento interno, come ritengo che, avuto riguardo all’evidente finalità dei pareri – che è quella di introdurre elementi di conoscenza da apprezzare nel corso dell’esame dei progetti di legge e prima della loro approvazione – no possa configurarsi ora presupposto alcuno per un parere su provvedimenti legislativi già approvati dall’Aula.

In tal caso, invero, un’eventuale espressione da parte di organismi esterni potrebbe costituire non un parere, ma un indebito giudizio sull’operato del Consiglio regionale.

Ricambio i migliori saluti.

Edouard Ballaman

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