giovedì 4 marzo 2010

Risposta all'IRI su FVG Strade S.p.A.

Nella seduta d'aula di mercoled' 3 marzo, l'assessore Riccardi ha risposto all'IRI (qui pubblicata con data 18 febbraio) concernente FVG Strade S.p.A. La risposta tecnica è soddisfacente per quanto riguarda la correttezza delle procedure seguite, ma non si è spiegato il PERCHE' delle scelte fatte: non si è detto nè perchè il bando di gara era così restrittivo, nè perchè è stato ritirato.


Di seguito la risposta data in aula.


Nota in merito alla Procedura aperta n. 20/2009 – Affidamento dei servizi finalizzati alla realizzazione del piano di risanamento acustico e alla mappatura acustica delle strade in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.


In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria in materia di mappatura acustica e di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, la Società ha aperto la procedura di cui all’oggetto.

Detta normativa prevede, a carico degli enti obbligati all’adempimento delle prescrizioni in essa contenute, attività di mappatura e stesura di piani di azione differenziate a seconda degli assi stradali interessati. Tali attività risultano soggette a precisi termini, i primi dei quali in scadenza già nel 2006. Come è ovvio, FVG Strade S.p.A., costituita ex lege a partire dal 01/01/2008, non ha potuto rispettare i termini di cui sopra cos’ come modulati dalla normativa, ma si è attivata nel più breve tempo possibile per ottemperare ai propri obblighi.

Nel periodo di pubblicazione del bando in oggetto sono pervenuti alla Società alcuni quesiti da parte delle aziende interessate alla partecipazione alla gara, in relazione all’interpretazione di alcune parti del bando stesso, più specificamente quelle inerenti i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dalla Stazione Appaltante. In particolare ai richiedenti appariva che i requisiti così come formulati dal Responsabile Unico del Procedimento fossero eccessivamente restrittivi e, per tale ragione, lesivi del principio del favor partecipationis nei confronti delle imprese concorrenti. Ulteriori richieste di chiarimento erano altresì pervenute da organizzazioni di categoria e utenza.

Il servizio in via di affidamento costituisce tuttavia l’attuazione di precisi obblighi di legge. Si tratta evidentemente di adempimenti relativamente nuovi e privi, almeno in ambito nazionale, di precedenti significativi tali da fornire alle Stazioni Appaltanti una precisa linea di indirizzo, e proprio per tale ragione FVG Strade S.p.A. aveva ritenuto opportuno fissare requisiti che garantissero la partecipazione da parte di aziende di qualità ed eccellenza.

Pur avendo già ottenuto per le vie brevi da parte di legali esperti in diritto amministrativo un parere favorevole in merito alla struttura formale del bando di gara, alla luce delle considerazioni evidenziate dai soggetti sopra citati, la Società ha quindi provveduto alla revoca in autotutela (ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990) del bando sopra indicato, in scadenza alle 12.0 del 15/02/2010, con dispositivo del Presidente ed Amministratore Delegato del 16/02/2010, n. prot. 80.

Contestualmente, stante la necessità di ripubblicare a breve il bando in questione per provvedere con urgenza all’affidamento del servizio e corrispondere così agli adempimenti previsti per legge, è stato altresì immediatamente richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture un parere sulla formulazione del bando stesso, sulla congruità e rispondenza ai principi comunitari dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti e sull’eventuale sussistenza di clausole eccessivamente restrittive della concorrenza. Un tanto unicamente al fine di garantire un ulteriore approfondimento della tematica in questione da parte della Società nell’ottica della massima trasparenza. Al momento attuale FVG Strade S.p.A. è in attesa di riscontro a tale richiesta.

8 commenti:

BRUNO PERES ha detto...
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BRUNO PERES ha detto...

La gara d'Appalto è stata ritirara d'urgenza a seguito dell'esposto presentato dal Codacons, esposto inviato a:

Egr. Ing. Leonello Bellotto
FVG Strade Spa
Responsabile Unico del Procedimento
Via Mazzinni n. 22 Trieste (TS)

Dott. Riccardo Riccardi
Assessore Regionale alla mobilità e
infrastrutture di trasporto, delegato alla Protezione Civile
Trieste (TS)

Procura della Repubblica di Trieste
Procuratore Gen.le Dott. Dalla Costa
Foro Ulpino 1 Trieste (TS)

Procura Regionale della Corte dei Conti Dott. Maurizio Zappatori
Via Miramare 19 Trieste (TS)

e.p.c.
Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture Via Ripetta 246 Roma (RM)

Data: 08 febbraio 2010

OGGETTO: Esposto per presunta irregolarità di Bando di Gara

Con la presente si segnala che in queste settimane abbiamo ricevuto diverse lamentele in merito all’eccessiva “esclusività” del bando della gara in appalto n. 20/2009 relativa a – “Servizi finalizzati alla realizzazione del piano di risanamento acustico e alla mappatura acustica delle strade in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”.
Per la precisione, alcuni professionisti lamentano che, pur avendo le competenze tecniche, non possono partecipare all’appalto, visti i non pochi inusuali strane condizioni previste dal bando per l’ammissione ed a causa dell’inusuale accorpamento tra un servizio di risanamento acustico e mappatura acustica da un lato e utilizzo di un furgone ad “alto rendimento” dall’altro. Invero, non è agevole comprendere il motivo per cui sono necessarie queste strane combinazioni di strumentazioni per raggiungere l’obiettivo che altre stazioni appaltanti hanno raggiunto in altri modi consentendo però di ampliare la compagine dei concorrenti che inizialmente avevano presentato offerta di partecipazione alle relative gare, rispettando così gli standards europei che prevedono criteri di concorrenzialità.
Invece, il bando in esame, in una prospettiva “restrittiva” della concorrenza, la cui legittimità pare dubbia (anche dopo un analisi del nostro ufficio legale), richiede come requisito per l’ammissione alla valutazione tecnica un’esperienza limitata ad un unico lavoro pari allo 80% dell'importo a base d'asta . Quindi, essendo quest’ultimo pari ad € 933.180, l’ 80% risulta pari a € 746.540. Il bando, requisito che limita ulteriormente la concorrenza, non consente nemmeno che si possano sommare più lavori per raggiungere la somma richiesta e quindi i professionisti che hanno raggiunto l’importo ma non in un unico lavoro si troverebbero automaticamente esclusi.

BRUNO PERES ha detto...

Questo requisito è talmente restrittivo che, a quanto risulta, parrebbe che solo due imprese in Italia sono in grado di soddisfarlo. Inoltre, detto requisito è ingiustificatamente restrittivo in quanto non funzionale alla ottimale esecuzione del servizio oggetto del bando, come sopra evidenziato. Tanto che, lo si ribadisce, altre stazioni hanno emanato bandi per il medesimo servizio senza tuttavia prevedere requisiti di ammissione così restrittivi, rectius, esclusivi.
Ma v’è di più. FVG Strade Spa ha limitato ulteriormente il bando prevedendo la contemporanea presenza di due requisiti previsti dalla normativa italiana quali la :“redazione di piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di infrastrutture stradali resa ai sensi del Decreto del Ministero dell’ambiente 29 novembre 2000, nonché mappatura acustica di infrastrutture stradali, resa ai sensi del D.Lgs. n.194 del 19 agosto 2005“.
Ebbene, tale previsione restringe nei fatti ed in concreto la possibilità di aggiudicazione a sole società italiane, ancorché astrattamente tutte le società europee siano – per l’appunto solo in teoria – ammesse a partecipare. E’ invero agevolmente comprensibile che una società europea che svolga servizi in stati dell’Unione si troverà a rispettare le leggi dello stato dell’Unione ove espleta il servizio, leggi e normative che, evidentemente, potrebbero essere diverse dalla normativa italiana che certo non ha applicazione universale. Dunque, la formulazione del requisito in discorso avrebbe l’effetto di “assicurare” già in partenza l’aggiudicazione del bando ad una società italiana. La limitazione della libertà di concorrenza appare palese.
Da più parti, in ambito professionale, si vocifera che solo due società abbiano questo requisito avendo queste lavorato appunto parrebbe per società autostradali.
Eccetto quindi due società, nessun’altra azienda italiana (e ci limitiamo alle italiane in quanto, come si è detto, le società estere sono di fatto già escluse per effetto dell’altro requisito di cui sopra) potrebbe partecipare all’appalto né in prima persona né ricorrendo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, e ciò in quanto il requisito della realizzazione di un (unico) lavoro pari a € 746.544 deve essere posseduto dalla capogruppo.
Inoltre se vengono analizzati i punti 8/1b), 8/1c), 8/2a), 8/2b), 8/2d) del bando si prevede che i requisiti ivi previsti siano posseduti dall'impresa mandataria al 70%, mentre le imprese mandanti dovrebbero possedere almeno di 10% ciascuna ogni requisito.

BRUNO PERES ha detto...

Quindi, qualora vi sia un raggruppamento di due o più società, queste dovrebbero, per rispettare il punto 8/2d) detenere almeno il 70% di 15 centraline per il monitoraggio fonometrico, il 70 % di 5 centraline per il monitoraggio traffico, il 70% di 3 centraline monitoraggio meteorologico, un veicolo per la classificazione acustica stradale e le mandanti sarebbero obbligate a detenere almeno il 10% di quanto sin qui richiesto.
A questo punto, la situazione configurata dal bando è la seguente. Un raggruppamento di due aziende potrebbe partecipare alla gara solo se la capogruppo sia in possesso almeno di 10.5 centraline per il monitoraggio fonometrico, almeno 3.5 centraline per il monitoraggio traffico, almeno 2.1 centraline monitoraggio metereologico e almeno di 0.7 veicoli per la classificazione acustica stradale.
Di riflesso, l’altra società dovrebbe essere in possesso di almeno 1.5 centraline per il monitoraggio fonometrico, almeno 0.5 centraline per il monitoraggio traffico, almeno 0.3 centraline monitoraggio metereologico e per concludere almeno 0.1 veicoli per la classificazione acustica stradale.
Pare evidente l’irrealizzabilità in concreto (verrebbe da dire in natura) di tale distribuzione di mezzi tecnici.
Appare poi tecnicamente discutibile se non assurdo, l’impiego del “veicolo ad alto rendimento” con tanto di telecamere, odomero ecc, al fine di censire e classificare le caratteristiche acustiche delle strade.
Naturalmente, la singola società che possiede da sola tali mezzi, non ha questo problema. Ma se i requisiti del bando possono essere soddisfatti solo da una società e non da un raggruppamento e se le società da sole in possesso dei requisiti del bando sono in Italia verosimilmente sono due e se, infine, le società non aventi sede legale in Italia sono in concreto escluse, si rafforzano i dubbi di legittimità del bando di che trattasi.
Per finire, un’ ulteriore stranezza appare la previsione del bando secondo cui, a discrezione della stazione appaltante, con ulteriori 400.000 euro l'aggiudicatario potrà effettuare un’ " integrazione del sistema GIS per l'aggiornamento, l'immagazzinamento e la gestione operativa dei dati con l'integrazione relativa ai dati del catasto delle strade".

BRUNO PERES ha detto...

Tale requisito appare incomprensibile a tutti i professionisti che si sono rivolti a noi. In particolare il dubbio si pone tra due alternative, se cioè l’eventuale integrazione con i dati relativi al catasto strade sia da intendersi come importazione del file “gdf” previsto dal D.M. 1.6.2001 ovvero se vi siano ulteriori altri tipi di file, di cui il bando non fa menzione, da importare, ovvero ancora se l’eventuale “gdf” da importare e/o gestire debba essere prodotto interamente e/o in parte dalla ditta aggiudicataria.
Al momento a nessuno è noto, eccetto ovviamente a chi ha scritto il bando, di quali dati disponga FVG Strade Spa relativamente al Catasto Strade. Quindi, tale difetto di informazione o mancanza di trasparenza costringe le imprese a presentare offerte “ al buio”, del tutto incomprensibilmente e irragionevolmente.
Riteniamo quindi che il bando potrebbe agevolare un gruppo già precostituito ledendo così l’interesse della Pubblica Amministrazione in quanto si presume che il costo del servizio,essendo cosi ”esclusivo”, avrebbe un costo maggiore per il contribuente visto che Friuli Venezia Giulia Strade Spa è una società della Regione Friuli Venezia Giulia.
Allo stesso tempo anche i professionisti del settore subirebbero un danno a causa delle irragionevoli limitazioni del bando di gara 20/2009 in quanto messi nella condizione di non presentare nemmeno l’offerta.

Distinti saluti Il Presidente Provinciale Udine Codacons Bruno Peres

INFORMIAMO CHE IL CODACONS SU SEGNALAZIONI RICEVUTE STA INDAGANDO, RACCOGLIENDO PROVE E DOCUMENTAZIONI SU FATTI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. PERTANTO INVITA TUTTI I CITTADINI CHE SONO A CONOSCENZA DI FATTI "STRANI" CHE RIGUARDANO APPALTI, LAVORI, FORNITURE, CONCESSIONI, SERVIZI PUBBLICI E OGNI ALTRA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE PUBBLICA CHE SPRECA IL DENARO DEI CITTADINI A METTERSI IN CONTATTO CON NOI DEL CODACONS INVIANDO EMAIL A: codacons@volontarifvg.it OPPURE INVIARE LA POSTA A: CODACONS VIA SAN DANIELE 33034 FAGAGNA (UD) – CELL. 328 1948873